Slitta l’obbligo di stipula di polizze a copertura di danni dovuti a calamità naturali ed eventi catastrofali per le micro, piccole e medie imprese, previsto ex art. 1 co. 101 ss. L. 213/2023 (legge di bilancio 2024). I nuovi termini sono
1° ottobre 2025 per le medie imprese;
1° gennaio 2026 per le micro e piccole imprese.

Resta fisso il termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

E’ quanto è stato deciso in Consiglio dei ministri lo scorso fine settimana, ora in attesa di pubblicazione in apposito DL.
Il rinvio era stato chiesto a più voci, visti anche i numerosi dubbi interpretativi della norma, a partire dai soggetti obbligati (dubbi ad esempio sulle STP, società tra professionisti) e sui beni da assicurare (in particolare quelli in locazione, a proposito dei quali non è chiaro se l’obbligo ricada sul conduttore o sul proprietario).

Ci si aspetta quindi che nel frattempo vengano chiariti tutti gli interrogativi. Ciò che è certo è che la copertura assicurativa obbligatoria riguarda eventi quali terremoti, alluvioni, inondazioni esondazioni e frane (sono escluse ad esempio le bombe d’acqua).

Non è chiaro nemmeno il regime sanzionatorio in caso di inadempimento. Sembrerebbe esserci l’impossibilità per l’impresa – in caso di evento catastrofale (alluvione, terremoto, ecc…) – di partecipare all’assegnazione di contributi o agevolazioni pubblici.