Come ben noto, l’imposta di bollo di 2,00€ è dovuta per le fatture di importo superiore ai 77,47€ che non prevedono l’applicazione dell’iva quali, ad esempio, le fatture per prestazioni sanitarie o quelle emesse dai contribuenti in regime forfettario.
Per le fatture elettroniche tale imposta è assolta dal contribuente in via telematica, con riferimento alle fatture emesse nei singoli trimestri. In via generale anche i pagamenti seguono una cadenza trimestrale (31/5, 30/9, 30/11, 28/2) con modello F24 o addebito sul proprio c/c .
La novità, a partire dal 2023, è che è stata introdotta la facoltà di accorpare le scadenze dei versamenti in sole due date (30/11 per il 1°, 2° e 3° trimestre e 28/2 per il 4° trimestre). Possono usufruire del nuovo scadenziario coloro i quali non superano i 5.000 euro di imposta di bollo dovuta per la somma delle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre, a ben vedere, moltissimi soggetti.
Nessuna novità è stata introdotta nella modalità di versamento, che quindi di fatto richiederà quattro diversi pagamenti. Si ricorda infatti che per agevolare l’esecuzione dell’adempimento in parola, l’Agenzia delle Entrate pubblica l’importo dovuto per il singolo trimestre entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. L’informazione è fruibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso fatturazione elettronica>fatture e corrispettivi> fatture elettroniche ed altri dati iva > pagamento imposta di bollo, accessibile tramite SPID.
Una volta effettuato l’accesso, si può procedere al versamento, trimestre per trimestre, con addebito diretto sul c/c (indicando l’IBAN su cui addebitare l’imposta). L’Agenzia rilascia l’attestazione di pagamento da conservare (ed eventualmente inviare al commercialista).
Alternativamente si può pagare tramite modello F24 (con i codici tributo indicati qui, uno per ogni trimestre di riferimento).
Clicca qui per scaricare il documento completo e i codici tributo.