La recente circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, data l’incertezza in materia, i comportamenti irregolari nell’applicazione dello split payment non sono sanzionati, a condizione però, che l’imposta sia stata assolta, ancorchè in modo irregolare.
Nel dettaglio sancisce che:
– chi ha emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1 luglio 2017 e fino a al 6 novembre 2017 (giorno prima della pubblicazione della circolare in oggetto) non deve effettuare alcuna variazione se l’imposta è stata assolta
– chi dal 1 luglio 2017 ed entro il 31 ottobre 2017 (data pubblicazione elenchi definitivi) ha emesso fatture erroneamente in regime di split payment, non è sanzionabile se l’imposta è stata assolta
– se gli errori vengono commessi dopo le date indicate si deve procedere a regolarizzare la situazione.
Inoltre la circolare precisa che a seguito della pubblicazione definitiva degli elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione dello split payment non è più utile per il fornitore richiedere un’attestazione al suo cliente per farsi confermare l’assoggettamento a split payment (come invece previsto dal comma 1 quater dell’art. 17 ter dpr 633/72); l’eventuale rilascio dell’attestazione da parte del cliente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici.