La Cassazione con ordinanza n. 6439 del 15 marzo u.s. ha stabilito che il professionista (revisore contabile) che svolge l’attività per conto di uno studio con propria struttura organizzativa, anche se i compensi sono elevati, non è soggetto ad Irap. Non si può, infatti ritenere che sussista il requisito dell’autonoma organizzazione.
La Corte evidenzia che il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’irap, ricorre quando il contribuente:
– sia il responsabile dell’organizzazione e non sia perciò inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione
– si avvalga, in modo occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.