In ottemperanza all’art. 13 del DL 145/2023, dal 2 novembre 2024 saranno in vigore alcuni nuovi obblighi in capo a chi dà in locazione breve i propri immobili. E’ tenuto al rispetto di tali obblighi anche chi, ad esempio, dà in affitto un appartamento, una stanza  o una casa vacanze tramite Booking o Airbnb o un’agenzia immobiliare. Alcuni sono requisiti già richiesti dalla normativa regionale altri, nuovi, introdotti a livello nazionale. Vediamo di cosa si tratta.

FINALITA’  E OPERATIVITA’

Con l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il DL 145/2023 ha previsto l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un nuovo codice identificativo nazionale (CIN) attribuito anche agli immobili destinati alle locazioni brevi, oltre a quelli locati per fini turistici e alle strutture alberghiere. Dopo una prima fase pilota, si è aperta quindi dal 3 settembre 2024 l’operatività della banca dati nazionale di tali strutture raggiungibile all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ nel sito del Ministero del Turismo nel quale è possibile richiedere il CIN.

QUANDO UNA LOCAZIONE E’ BREVE?

Per “locazione breve” si intende la locazione di durata non superiore a 30 giorni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia.

Si tratta di contratti stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, per i quali non vi è l’obbligo di registrazione, eventualmente conclusi anche per il tramite di intermediari immobiliari e/o di portali telematici di intermediazione (come Booking, Airbnb, ecc.).

In vigenza dei requisiti suddetti, il regime delle locazioni brevi si applica anche:
•    alle sublocazioni;
•    ai contratti di locazione di singole stanze di un’abitazione.

👉 Per una trattazione esaustiva sulle locazioni brevi e i correlati aspetti fiscali, è possibile consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate.

OBBLIGHI IN VIGORE DAL 2 NOVEMBRE 2024

I nuovi obblighi, in vigore dal 2 novembre 2024 per le locazioni brevi sono:

1. DISPOSITIVI DI SICUREZZA. I locatori devono dotare gli immobili di

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • estintori portatili a norma di legge, con un minimo di un estintore per piano.

Tali dispostivi di sicurezza costituiscono, tra l’altro, condizione necessaria per ottenere il CIN.

2. CIN. Il locatore deve essere in possesso del CIN (Codice identificativo nazionale), rilasciato  dal Ministero del Turismo, previa presentazione di apposita istanza sul portale BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it). Per ottenere il CIN, è necessario avere preventivamente caricato l’immobile nella banca dati territorialmente competente (regionale o provinciale in base all’ubicazione) ed avere già ottenuto il relativo codice univoco “regionale” (CIR).

Il CIN poi deve essere

  • esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento
  • indicato in ogni annuncio (anche on line).

3. SCIA. Per chiunque eserciti attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, vige l’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Si ricorda che l’imprenditorialità scatta con la locazione di oltre 4 appartamenti come specificato nell’art. 1 comma 595 della L. 178/2020.

L’inadempienza di uno o più di tali obblighi genera sanzioni che variano, a seconda dei casi, da 500 a 10.000 euro.

👉Per un approfondimento operativo, sulle tempistiche e il regime sanzionatorio si rimanda al nostro documento completo in formato stampabile.