E’ sempre possibile detrarre le spese per la frequenza di un corso universitario o post universitario in dichiarazione dei redditi? Dipende. Innanzi tutto la detraibilità è possibile per redditi assoggettati ad Irpef, quindi sono esclusi i redditi in regime forfettario.
In secondo luogo esistono categorie e limiti che vanno rispettati per potere beneficare della detrazione del 19%.
In via generale sono ammesse tutte le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, ma anche di corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. La detrazione, nella misura del 19%, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale, mentre è soggetta a soglie specifiche se l’università è privata o estera.
La detrazione spetta, in particolare, anche per le spese sostenute per la frequenza di:
– corsi universitari di specializzazione;
– corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
– master universitari;
– corsi di dottorato di ricerca;
– istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
– nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
– corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM).
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
Nella circolare 14/E del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha espressamente specificato che per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
UNIVERSITA’ NON STATALI
Nel caso di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per le spese sostenute nel 2023 (quindi da mettere nella dichiarazione dei redditi 2024) le suddette soglie sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno (ed anche all’anno prima), sempre suddivise per aree tematiche e geografiche. Soglie di spesa per la frequenza di corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico (tabella 1):
AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE | ZONA GEOGRAFICA NORD | ZONA GEOGRAFICA CENTRO | ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE |
Medica | 3.900 euro | 3.100 euro | 2.900 euro |
Sanitaria | 3.900 euro | 2.900 euro | 2.700 euro |
Scientifico-tecnologica | 3.700 euro | 2.900 euro | 2.600 euro |
Umanistico-sociale | 3.200 euro | 2.800 euro | 2.500 euro |
CORSI DI DOTTORATO, SPECIALIZZAZIONE E MASTER
Anche con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello nelle università non statali, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 7.12.2023 n. 1577 per il 2023, conferma quelle già previste per il 2022 e per il 2021 (tabella 2):
ZONA GEOGRAFICA NORD | ZONA GEOGRAFICA CENTRO | ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE |
3.900 euro | 3.100 euro | 2.900 euro |
UNIVERSITA’ ESTERE
Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari e post universitari, occorre fare riferimento ai succitati importi massimi, stabiliti per decreto, prendendo a riferimento la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale dello studente: per i corsi di laurea la tabella 1 e per i corsi post laurea la tabella 2.
TRACCIABILITA’
Anche le spese per la formazione universitaria e post universitaria sono soggette al requisito della tracciabilità. Pertanto sono ammessi pagamenti con bonifico o assegno o carta di credito o pos, mentre il pagamento in contanti non dà diritto alla detrazione.
SPESE UNIVERSITARIE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO
Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del TUIR, le spese in esame continuano a essere detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico.