In ottemperanza alla disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) è richiesta alle imprese e alle fondazioni (e altre istituzioni private analoghe) la comunicazione telematica dei dati e delle informazioni relative ai titolari effettivi.

A COSA SERVE

Si tratta di un adempimento volto ad identificare univocamente  il soggetto o i soggetti che di fatto esercitano maggiormente il controllo di imprese e fondazioni (individuati secondo tre criteri a scalare definiti dalla norma). Tali informazioni vengono raccolte in apposita sezione del Registro delle Imprese e rese disponibili per la consultazione da parte delle Autorità e di soggetti terzi interessati, nell’ambito della normativa antiriciclaggio.

SOGGETTI OBBLIGATI

La comunicazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi è a carico di

  • imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione al Registro Imprese (Spa, Srl, Sapa o società cooperative);
  • persone giuridiche private come fondazioni, associazioni e altre istituzioni  a carattere privato;
  • trust e affini.

Non riguarda invece le società di persone, le imprese individuali, le associazioni non riconosciute, tanto meno i liberi professionisti.

L’ADEMPIMENTO IN TRE FASI

1. La prima comunicazione dei titolari effettivi va fatta entro e non oltre l’11.12.2023.

2. Ogniqualvolta intervengano delle variazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (es. nuovo indirizzo del titolare o nuovo domicilio digitale, nuovo titolare, ecc.), vanno fatte le comunicazioni successive, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica.

3. E’ prevista altresì una conferma annuale dei dati precedentemente comunicati, da farsi entro 12 mesi dall’ultima comunicazione o in occasione del deposito di bilancio annuale (anno per anno).

COME FARE LA PRIMA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Innanzi tutto la comunicazione del titolare effettivo va fatta dal legale rappresentante, compilando apposito modello TE attraverso l’utilizzo del software DIRE, il servizio web delle Camere di Commercio.

L’istanza presentata, completa di dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla veridicità delle informazioni fornite, va sottoscritta con firma digitale (quindi chi non ce l’avesse, deve necessariamente procurarsela) e nel modello deve essere indicata anche la propria pec. L’operazione comporta un pagamento di 30€ di diritti di segreteria al Registro Imprese.

E’ possibile delegare a soggetti terzi (per esempio il commercialista) l’invio dell’istanza, ma il legale rappresentate è comunque tenuto a sottoscrivere il documento con firma digitale.

Clicca qui per la Guida della Camera di commercio.