Con un apposito Decreto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il MEF ha disposto che devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) anche i dati delle fatture per le prestazioni sostenute con il contributo bonus psicologo, nonostante si tratti di spesa non detraibile.
La prestazione coperta da bonus psicologo rimborsato dall’INPS, fino ad un massimo di 50 euro deve essere trasmessa dal professionista al Sistema TS con codice tipologia spesa = AA- Altre spese.
La maggior parte dei software di fatturazione dispongono già del codice AA per la tipologia di spesa “Altre spese”, pertanto il professionista al momento dell’emissione della fattura dovrà selezionare tale codice in corrispondenza della prestazione oggetto di contributo.
Si ricorda che la fattura della prestazione rimborsata con bonus psicologo deve essere regolarmente intestata al paziente e deve contenere il riferimento al contributo in oggetto. Il pagamento verrà erogato al professionista dall’INPS nel mese successivo all’inserimento dei dati della fattura nella piattaforma dedicata (www.inps.it – servizio “contributo sessioni di psicoterapia“).
Potrebbe essere più pratico dal punto di vista gestionale emettere una fattura per prestazione da 50 euro (imponibile 49,02 euro+ 2% CP Enpap), rimborsata con bonus psicologo indicando nel campo tipologia spesa=AA – Altre spese e, se del caso, successivamente prevedere un conguaglio delle eventuali competenze dovute direttamente dal paziente e non coperte dal bonus, con una fattura dedicata (questa volta con tipologia di spesa=SP – Prestazioni sanitarie del tutto analoga alle usuali fatture).
Diversamente, se si fa un’unica fattura comprensiva della parte coperta da bonus (con tipologia spesa=AA) e della parte eccedente a carico del paziente (con tipologia spesa=SP) si dovrà fare molta attenzione alla registrazione dei due incassi parziali (uno dall’INPS e l’altro dal paziente) e al conseguente invio al sistema TS, soprattutto nei periodi a cavallo di scadenze.