Con una recente nota l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni operative sul bonus psicologo introdotto dal DL 228/2021 (convertito dalla Legge n.15 del 25 febbraio 2022), indicando sostanzialmente la tabella di marcia dell’iniziativa.
Come già noto il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
A partire dal 1° novembre 2022, l’INPS ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme. A tal fine gli operatori delle Strutture territoriali dovranno verificare che l’ISEE incompleto e/o difforme sia stato regolarizzato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.
Completata l’istruttoria, l’Istituto, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati attraverso i canali indicati in fase di presentazione dell’istanza.
Dal giorno di pubblicazione del predetto messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni (6 mesi) per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del “codice univoco”.
Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. A tal proposito L’INPS ha reso noto che con successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative a favore dei professionisti aderenti all’iniziativa, relativamente alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.