Da oggi, 26 settembre 2022, i professionisti possono presentare le domande per richiedere l’indennità una tantum di 200 euro ex art.33 del DL 50/2022.
La domanda va presentata dal singolo professionista nell’area riservata della cassa di previdenza di iscrizione (INPS, ENPAM, ENPAP, INARCASSA, ENPAB, ecc) entro il 30 novembre 2022. Gli iscritti contemporaneamente ad una cassa ordinistica e all’INPS, devono presentare la domanda esclusivamente all’INPS.
Con la procedura è possibile richiedere fin da ora anche l’incremento di 150 euro introdotto dall’art. 20 del più recente DL 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter), a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 20.000 euro.
In ogni caso l’istanza si configura come un’autodichiarazione del possesso dei requisiti di accesso corredata da
– una copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
– le coordinate bancarie (IBAN) o postali per l’accreditamento del bonus.
Per quanto riguarda il requisito del reddito, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento del bonus è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2). In particolare nei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.
Infine stante il comunicato AdePP dell’8 settembre 2022, le risorse stanziate sarebbero sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari, pertanto non dovrebbe esserci il rischio che alcuni lavoratori autonomi o professionisti in possesso dei requisiti per richiedere l’indennità, rimangano esclusi dal bonus, pur prevedendo la norma che l’erogazione dello stesso debba avvenire in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.