SOGGETTI OBBLIGATI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL. 36/2022 (cosiddetto “Decreto PNRR 2”) è stata fissata ufficialmente la data del 1° luglio 2022 per il via all’obbligo di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio (SdI) anche per i forfettari e i contribuenti minimi, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd).
Restano tuttavia ancora esclusi dall’obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che nell’anno precedente hanno percepito ricavi e compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro. Un’eccezione per altro solo temporanea, che di fatto rimanda una prassi generalizzata.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
Tra l’altro per i nuovi soggetti obbligati, il decreto introduce un regime sanzionatorio alleggerito per il terzo trimestre del 2022 (luglio – settembre 2022) per cui sarà consentita l’emissione della e-fattura, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro gli usuali 12 giorni), senza che venga applicata la sanzione.
L’art. 6 comma 2 del DLgs. 471/97 prevede infatti che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito.
DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018), e
- per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).
FATTURAZIONE ELETTRONICA E ESTEROMETRO
In base al comma 3-bis del citato art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”. In seguito a diverse disposizioni normative che si sono susseguite negli ultimi mesi, a decorrere dall’1.7.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando la fattura elettronica. Ad esempio chi acquista all’estero con account professionale in piattaforme come Amazon, e riceve una fattura intracomunitaria cartacea, è tenuto ad emettere una fattura elettronica ad integrazione della prima.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE
Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente, secondo precisi standard. Per tale necessario adempimento è possibile affidarsi al servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” e accessibile previa sottoscrizione dell’accordo di servizio.
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