L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Tale divieto, introdotto per il 2019, era stato prorogato a tutto il biennio 2020-2021. Ora, in sede di conversione in legge del DL 146/2021 cosiddetto “Decreto Fiscale”, è stato esteso al 2022.
Alla luce della disposizione tutti gli operatori sanitari, come fatto finora, non devono emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche a prescindere dal fatto che i dati siano effettivamente inviati al Sistema TS.
E’ utile evidenziare che:
- il divieto in esame non opera nel caso in cui la prestazione sanitaria è effettuata a favore di un soggetto diverso da una persona fisica(ad esempio, fattura emessa alla società sportiva per le visite mediche effettuate agli atleti). Al ricorrere di tale fattispecie, quindi, la fattura va emessa in formato elettronico;
- ancorché la norma faccia riferimento alle “prestazioni sanitarie”, si ritiene che il divieto di fatturazione elettronica riguardi tutte le operazioni di carattere sanitario a favore di persone fisiche e quindi sia le prestazioni di servizi sanitarie che le cessioni di beni sanitari;
- i soggetti che esercitano professioni sanitarie non sono sempre esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica in quanto, se è effettuata una prestazione non sanitaria (ad esempio, compenso spettante per la tenuta di un corso / convegno o per i giorni di sostituzione di un collega), anche detti soggetti sono tenuti ad emettere fattura elettronica;
- il divieto di fatturazione elettronica riguarda anche le fatture dei veterinari a persone fisiche per gli animali c.d. “da compagnia” o per la pratica sportiva.