Per i soli contribuenti con ricavi o compensi (nell’anno 2019) inferiori a 2 milioni di €, nonché per tutti i contribuenti dei settori maggiormente colpiti (turismo, ristorazione, attività sportive e ricreative), i versamenti relativi ad iva, ritenute di lavoro dipendente e contributi scaduti il 16 marzo u.s. possono essere effettuati senza maggiorazioni entro il 31 maggio p.v. (in un’unica rata o in cinque rate di pari importo).
Per tutti gli altri soggetti e per tutte le altre imposte i versamenti scaduti il 16 marzo u.s. vanno effettuati entro oggi 20 marzo p.v.. Non rientrano quindi nella proroga i versamenti delle ritenute di lavoro autonomo (codice tributo 1040), le imposte comunali (salvo sospensione specificamente disposta dal Comune), la tassa di concessione governativa sui libri sociali (per le società di capitali).