L’art. 56 dispone la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle scadenze nei confronti di banche e intermediari finanziari per mutui, leasing e altri finanziamenti con rimborso rateale. La sospensione è facoltativa e va richiesta dall’impresa che sarà tenuta ad autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia di Coronavirus.
Il medesimo articolo dispone inoltre la non revocabilità da parte degli istituti di credito di castelletti e fidi di c/c già accordati.
Pare che le misure in parola si debbano considerare applicabili anche ai lavoratori autonomi/liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole medie imprese.