È noto che i contribuenti in regime forfettario non deducono i costi relativi all’attività per espressa previsione di legge; è però altresì frequente che tali soggetti condividano la sede del proprio studio con altri colleghi al fine di comprimere i costi di gestione.
Non tutti sanno che la mancata deducibilità a monte del costo dell’affitto, rende irrilevanti sotto il profilo fiscale i rimborsi spese relativi (tanto ai fini della tassazione, quanto ai fini del calcolo della soglia massima di compensi per la permanenza nel regime agevolato).
Lo hanno chiarito la Direzione Regionale delle Entrate del Veneto e della Lombardia in occasione di specifici interpelli (nn. 524-525-526/2017 e n. 904-959/2017 tutti di settembre 2017).
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