Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2018, ha approvato con decreto legge il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. ATTENZIONE PERO’ AI PAGAMENTI: infatti, a prescindere dalla proroga, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà comunque indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla tenuta della scheda carburante (ovviamente per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo della fattura elettronica che resta comunque soluzione praticabile per chi è già pronto). Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.
Nessuna proroga invece nel caso di prestazioni rese da soggetti subappaltatori/ subcontraenti nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione (nella fattura devono essere riportati il CIG-codice identificativo gara ed il CUP-codice unitario progetto). Rimane quindi confermata la data del 1° luglio 2018 per l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica limitatamente a tali fattispecie.
In tal caso la fattura elettronica deve essere emessa nei rapporti “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui lo stesso di avvale con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.