Il DPCM del 7/7/2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 185 del 9/8/2016 ha modificato il DPCM del 23/4/2010 introducendo novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille.
In particolare nel DPCM del 23/4/2010 è stato inserito l’art. 6 bis che ha:
– eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno;
– stabilito che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio perde efficacia in caso di variazione del legale rappresentante;
– stabilito che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell’ente sottoscrive e trasmette all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione.
Per approfondimeto leggi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 31 marzo u.s.