In estrema sintesi, le principali novità destinate a tutti i professionisti del settore sanitario e alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private:

1)   RESPONSABILITA’ PENALE OPERATORE SANITARIO: esclusa l’imperizia ogniqualvolta l’operatore si sia uniformato alle raccomandazioni dettate dalle linee guida per le buone pratiche clinico-assistenziali (nuovo art. 590 sexies cp)

2)   RESPONSABILITA’ CIVILE: doppio binario

  1. a)   responsabilità di natura contrattuale per la struttura sanitaria e per l’operatore che agisce in proprio con un rapporto contrattuale diretto con il paziente (soggetta a prescrizione decennale). Onere della prova (più leggero) a carico del paziente solo di dimostrare l’inadempimento contrattuale e il danno subito.
  2. b)   responsabilità di natura extra-contrattuale per l’operatore sanitario che agisca in regime di collaborazione/dipendenza con la struttura sanitaria (soggetta a prescrizione quinquennale). Onere della prova (più pesante) a carico del paziente che deve dimostrare la colpa specifica dell’operatore e la connessione causale diretta tra errore e danno. Limitata la rivalsa da parte della struttura sull’operatore, che può infatti essere esperita solo dopo che sia stato liquidato il risarcimento al paziente, solo in caso di dolo o colpa grave e comunque entro un anno (purché sia stata data comunicazione all’operatore sanitario dell’avvio della causa o della trattativa per il risarcimento entro 10 giorni); la responsabilità per rivalsa non potrà mai superare il triplo del suo reddito lordo annuo relativo al periodo più prossimo al sinistro.

La legge demanda ad un decreto attuativo, che dovrà essere approvato entro 120 giorni, l’indicazione dei contenuti minimi delle polizze sia di strutture che di operatori.

Le problematiche legate al contratto assicurativo che potrebbero portare ad una negazione e/o limitazione al risarcimento non possono incidere sul diritto del paziente; l’assicurazione infatti dovrà provvedere comunque al risarcimento, per poi semmai agire in rivalsa sull’assicurato. E’ infatti facoltà del paziente agire in giudizio direttamente contro l’assicurazione, invece che contro la struttura o il medico (con litisconsorzio necessario dell’assicurato). Attenzione all’introduzione dell’obbligo di trasparenza delle prestazioni rese: la legge impone di mettere a disposizione del paziente che ne faccia richiesta la documentazione sanitaria entro 7 giorni dalla richiesta stessa (con possibilità di integrazione entro 30 giorni).

Quanto alla procedura: obbligatorio il preventivo tentativo di conciliazione (o mediazione).

Per approfondimenti, di seguito il link alla legge in gazzetta ufficiale – legge 24 dell’8 marzo 2017

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00041/sg